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Sez. L, Sentenza n. 6312 del 23/11/1982 (Rv. 423955 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO EX LEGGE N. 604 DEL 1966 - CONSEGUENTE RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO ED OBBLIGAZIONE ALTERNATIVA DI RISARCIMENTO DEL DANNO - DERIVAZIONE DI QUEST'ULTIMA DAL SOLO FATTO DEL MANCATO RIPRISTINO DEL RAPPORTO - SOGGETTO E RAGIONE DEL MANCATO RIPRISTINO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423955-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO EX LEGGE N. 604 DEL 1966 - CONSEGUENTE RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO ED OBBLIGAZIONE ALTERNATIVA DI RISARCIMENTO DEL DANNO - DERIVAZIONE DI QUEST'ULTIMA DAL SOLO FATTO DEL MANCATO RIPRISTINO DEL RAPPORTO - SOGGETTO E RAGIONE DEL MANCATO RIPRISTINO - IRRILEVANZA.*

L'accertamento della illegittimità del licenziamento a norma della legge 15 luglio 1966 n. 604 dà luogo alla responsabilità del datore di lavoro, che si concreta nell'obbligazione alternativa della riassunzione o del risarcimento del danno in una certa misura, senza che il danno da risarcire, che è conseguenza non della mancata riassunzione, ma del licenziamento illegittimo, sia legato all'adempimento dell'obbligazione, sia pure primaria, di riassunzione, essendo da essa indipendente. Pertanto, la relativa obbligazione sussiste in ogni caso in cui il rapporto non si ripristini e per il solo fatto del mancato ripristino, indipendentemente dal soggetto e dalla ragione che lo ha impedito. (V 3635/77, mass n 387256; (Conf 3236/74, mass n 371751).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)