Sez. 1, Sentenza n. 2775 del 24/03/1999 (Rv. 524496 - 01)
ARBITRATO - COMPETENZA - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA | Arbitrato rituale - Deduzione "in limine litis" - Necessità - Eccezione di arbitrato irrituale - Proponibilità nel corso del giudizio di merito - Sussistenza - Deduzione per la prima volta in sede di legittimità - Inammissibilità (Fattispecie anteriore alle modifiche dell'art. 38 cod. proc. civ. ex legge 353/90).
ARBITRATO - COMPETENZA - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA
Con riferimento a fattispecie anteriore alla novella di cui alla legge 353/90, l'eccezione con cui si deduca l'incompetenza del giudice adito per essere la controversia devoluta alla cognizione di arbitri (rituali) deve essere proposta "in limine litis" con la prima difesa nel giudizio di merito, atteso il principio della derogabilità della competenza arbitrale. Nella ipotesi in cui la clausola "de qua" preveda, invece, un arbitrato irrituale, la relativa eccezione, benché non vincolata ai limiti propri dell'eccezione d'incompetenza, e proponibile, pertanto, in ogni fase del giudizio di merito, secondo le regole proprie dell'eccezione sostanziale, non può essere dedotta, per la prima volta, in sede di giudizio di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)