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Sez. U, Sentenza n. 10617 del 28/11/1996 (Rv. 500878 - 01)

ARBITRATO - COMPETENZA - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA | Deduzione in "limine litis" - Necessità.
Stato
decisa il 1996-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500878-01

ARBITRATO - COMPETENZA - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA

L'eccezione con cui si deduce l'incompetenza del giudice adito, per essere la causa devoluta ad arbitrato (nella specie, a quello previsto dal capitolato generale delle opere pubbliche dello Stato), deve essere proposta in "limite litis", con la prima difesa, tenuto conto della derogabilità della competenza arbitrale (principio riaffermato dalla S.C. in relazione a fattispecie regolata dall'art. 38, terzo comma, cod. proc. civ. nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 4 legge n. 353 del 1990).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 43, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)