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Sez. 3, Sentenza n. 11687 del 26/11/1993 (Rv. 484501 - 01)

Locazione - Obbligazioni del locatore - In genere | Danni prodotti dalla struttura originaria della cosa locata - Presunzione di responsabilità del proprietario locatore - Superamento - Prova del fortuito da parte del locatore - Configurabilità.
Stato
decisa il 1993-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484501-01

Locazione - Obbligazioni del locatore - In genere

In tema di danni prodotti dalla struttura originaria della cosa locata, la presunzione di responsabilità del proprietario locatore - che si ricollega all'obbligo, imposto dall'art. 1575 cod. civ. di consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione e di conservarla in condizioni che la rendano idonea all'uso convenuto - può essere vinta dal locatore medesimo mediante la prova dell'imputabilità dell'evento al fortuito, nel cui ambito trova collocazione anche l'ipotesi che i danni derivino dal difetto di opere di manutenzione gravanti per legge sul conduttore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)