Sez. 1, Sentenza n. 1023 del 12/04/1985 Cc. (dep. 18/05/1985) Rv. 169304 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - PRECEDENTI PENALI - RILEVANZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE: RIGETTO DI RICORSO DI IMPUTATO INCENSURATO.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - PRECEDENTI PENALI - RILEVANZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE: RIGETTO DI RICORSO DI IMPUTATO INCENSURATO.*
Ai fini della concessione della libertà provvisoria, la valutazione positiva della personalità dell'imputato non può essere basata sul semplice dato di fatto della Mancanza di precedenti penali, dovendosi in tale ipotesi ugualmente indagare sulla pericolosità sociale del prevenuto e sull'attitudine a delinquere evidenziata dalla natura, dalle modalità e dalle concrete circostanze del fatto reato. (fattispecie relativa a rigetto di ricorso avverso diniego del beneficio fondato sulla considerazione che il delitto, per il quale l'imputato, incensurato, era stato condannato in primo grado - tentato omicidio commesso mediante due coltellate per motivi di viabilità - presentava indubbi aspetti di gravità e rivelava una personalità violenta). (Conf mass n 131466; (Conf mass n 128165; (Conf mass n 131466; (Conf mass n 131747).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)