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Sez. 2, Ordinanza n. 1507 del 02/12/1975 Cc. (dep. 03/01/1976) Rv. 131747 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - PRECEDENTI PENALI - VALUTAZIONE POSITIVA BASATA NEL SOLO DATO DI FATTO DELLA MANCANZA DI PRECEDENTI PENALI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1975-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/131747-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - PRECEDENTI PENALI - VALUTAZIONE POSITIVA BASATA NEL SOLO DATO DI FATTO DELLA MANCANZA DI PRECEDENTI PENALI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*

La valutazione positiva della personalita dell'imputato ai fini della concessione della liberta provvisoria non puo essere basata sul semplice dato di fatto della Mancanza di precedenti; dovendosi in tale ipotesi indagare sulla personalita dell'imputato, sull'attitudine criminale evidenziata dalle modalita del fatto e sulle ragioni processuali di cui alla legge 22 maggio 1975 n 152. (Conf 128165, anno 1974; contra 128948, anno 1975).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 148 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)