Sez. 5 - , Sentenza n. 97 del 21/11/2019 Ud. (dep. 03/01/2020) Rv. 278553 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Attività del curatore fallimentare - Relazione ex art. 33. legge fall. - Falsità ideologica - Configurabilità - Condizioni.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA
Il curatore fallimentare, nel redigere la relazione ex art. 33 legge fall., incorre nel reato di falso ideologico sia nel caso in cui esprima una valutazione sulla base di un'attività falsamente compiuta o sulla base della falsa attestazione di elementi di fatto, sia quando, partendo da premesse vere, pervenga a conclusioni totalmente eccentriche e illogiche in relazione ai fatti che ne costituiscono la premessa allo scopo di inscenare o dissimulare artificiosamente la falsità della valutazione. (In motivazione la Corte ha evidenziato come fra "i criteri interpretativi consensualmente accettati", utilizzabili per verificare la falsità delle valutazioni effettuate dal curatore, debbano essere considerati anche gli orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479, Legge Falliment. art. 33, Legge Falliment. art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)