Sez. 6, Sentenza n. 23978 del 13/02/2008 Ud. (dep. 12/06/2008) Rv. 241702 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Attività valutativa - Attribuzione del carattere di falsità - Condizioni.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA
Il pubblico ufficiale che, nel documentare la attività valutativa di cui è incaricato, dichiari di avere assunto dati diversi da quelli realmente acquisiti ovvero affermi di avere utilizzato elementi in realtà inesistenti, compie una falsa attestazione, punibile ai sensi dell'art. 479 cod. pen.. (Nell'affermare tale principio, con riferimento ad una delibera di una giunta comunale con la quale veniva affidato in gestione l'impianto di incenerimento, la Corte ha anche precisato che non è configurabile la falsità ideologica nella attività di acquisizione di dati presa in sé e per sé - ovvero a prescindere dalla rappresentazione che se ne faccia - e in quella di valutazione in senso stretto).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)