Sez. 1, Sentenza n. 22409 del 30/03/2007 Cc. (dep. 07/06/2007) Rv. 236928 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ordinanza pronunciata in esito all'udienza in cui sia intervenuto, quale rappresentante dell'ufficio del PM, di un magistrato onorario, in carenza di delega del Procuratore della Repubblica a esercitare le funzioni requirenti - Nullità - Ragioni.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
E nulla l'ordinanza pronunciata dal Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, in esito all'udienza in cui sia intervenuto, quale rappresentante dell'Ufficio del PM, un magistrato onorario in carenza di delega del Procuratore della Repubblica a esercitare le funzioni requirenti, in quanto il magistrato onorario ripete la propria legittimazione esclusivamente dal provvedimento di delega, deliberato con le forme prescritte dall'art. 162, comma primo, disp. att. cod. proc. pen., che ha l'obbligo di esibire in dibattimento (art. 162, comma secondo, disp. att. stesso codice). Ne deriva che la carenza di delega integra la nullità di ordine generale prevista dall'art. 178, comma primo, lett. b) cod. proc. pen., concernente la violazione delle disposizioni relative alla partecipazione necessaria del Pubblico Ministero al procedimento, rilevabile nei modi e nei termini prescritti dall'art. 180 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)