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Sez. 5, Sentenza n. 24004 del 18/03/2014 Ud. (dep. 09/06/2014) Rv. 259853 - 01

PUBBLICO MINISTERO - AUTONOMIA | Giudice di pace - Carenza di valida delega al vice procuratorie onorario ai fini previsti dall'art. 50 D.Lgs. n. 274 del 2000 - Nullità - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259853-01

PUBBLICO MINISTERO - AUTONOMIA

In materia di giudizio dinanzi al giudice di pace, la carenza di valida delega al vice procuratore onorario per l'esercizio dell'azione penale - ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. n. 274 del 2000 - determina una nullità di ordine generale concernente la violazione delle disposizioni relative alla partecipazione necessaria del pubblico ministero al procedimento. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio sottoscritto dal vice procuratore onorario in difetto di delega conferita per lo specifico procedimento, e annullato senza rinvio la sentenza di appello e quella di primo grado).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 50

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)