Sez. 2, Sentenza n. 3570 del 23/05/1988 (Rv. 458883 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - OGGETTO - LUCI - TUTELA AUTONOMA - INAMMISSIBILITÀ.*
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - OGGETTO - LUCI - TUTELA AUTONOMA - INAMMISSIBILITÀ.*
Poiché le luci, di regola, devono ritenersi eseguite e mantenute iure proprietatis, costituendo la relativa attività un'estrinsecazione del diritto del proprietario in re propria e non una manifestazione di uno ius in te aliena, che può riconoscersi sussistente solo in caso di Costituzione della relativa servitù, non può ritenersi configurabile una autonoma tutela possessoria delle luci quali entità in se considerate, poiché, nell'ambito della regolamentazione legale delle distanze fra costruzioni (art. 873 ss cod. civ.) solo queste ultime assumono Rilevanza, prescindendosi dall'eventuale apertura di finestre lucifere.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 900, Cod. Civ. art. 901, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)