Sez. 1, Sentenza n. 5444 del 15/05/1991 (Rv. 472173 - 01)
Assicurazione - Impresa di assicurazione - Controlli amministrativi | Ministero dell'industria e del commercio - Ispettori - Verbali - Atti pubblici.
Assicurazione - Impresa di assicurazione - Controlli amministrativi
Agli ispettori del Ministero dell'industria e del commercio nell'esercizio dell'attività di vigilanza assicurativa va riconosciuta la qualifica di pubblici ufficiali, già nella vigenza del t.u. approvato con d.P.R. 13 febbraio 1959 n. 449 (che non attribuiva loro espressamente tale qualifica) e prima dell'entrata in vigore delle leggi 10 giugno 1978 n. 295 (art. 91) e 26 gennaio 1980 n. 13 (art. 8) - le quali hanno conferito ai detti ispettori, rispettivamente, le qualifiche di ufficiali di polizia giudiziaria e di pubblici ufficiali - atteso il carattere pubblico della funzione di vigilanza esercitata dal suddetto ministero e l'inquadramento organico degli ispettori nell'ambito del medesimo. Pertanto, i verbali redatti da tali ispettori nell'esplicazione delle funzioni di rilievo e di controllo loro attribuite hanno il valore probatorio di cui all'art. 2700 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., DPR 13/02/1959 num. 449 art. 65, Legge 10/06/1978 num. 295 art. 69, Legge 10/06/1978 num. 295 art. 91, Legge 26/01/1980 num. 13 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)