Sez. 3, Sentenza n. 1384 del 14/02/1997 (Rv. 502434 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA | Verbali della polizia giudiziaria - Valore probatorio - Intrinseca veridicità delle dichiarazioni delle parti - Valutazione del giudice di merito.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA
I verbali della polizia giudiziaria fanno fede fino a querela di falso a norma dell'art. 2700 cod. civ. per quanto attiene alle dichiarazioni delle parti che il pubblico ufficiale, riproducendole nel verbale, attesta come rese in sua presenza, mentre resta affidata alla libera valutazione del giudice di merito l'intrinseca veridicità di dette dichiarazioni, anche quando concretino, per il loro contenuto, una confessione stragiudiziale, ai sensi dell'art. 2735, comma primo cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2735, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)