Sez. 3, Sentenza n. 1292 del 14/03/1978 (Rv. 390659 - 01)
FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - QUANTITATIVI - OBBLIGAZIONE AVENTE AD OGGETTO UNA SOMMA DI DENARO ESPRESSA IN VALUTA ESTERA - SVALUTAZIONE DELLA MONETA NAZIONALE NELLE MORE DELL'ADEMPIMENTO - OBBLIGO DI PAGAMENTO - ESONERO DEL FIDEIUSSORE EX ART 1941 COD CIV - ESCLUSIONE.*
FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - QUANTITATIVI - OBBLIGAZIONE AVENTE AD OGGETTO UNA SOMMA DI DENARO ESPRESSA IN VALUTA ESTERA - SVALUTAZIONE DELLA MONETA NAZIONALE NELLE MORE DELL'ADEMPIMENTO - OBBLIGO DI PAGAMENTO - ESONERO DEL FIDEIUSSORE EX ART 1941 COD CIV - ESCLUSIONE.*
Nell'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro espressa in valuta non avente corso legale nello stato (nella specie valuta estera), il debitore si libera pagando l'equivalente in valuta nazionale, ma sopporta il peso della svalutazione di quest'ultima, verificatasi durante il ritardo nell'adempimento. La maggior somma corrispondente alla svalutazione non puo qualificarsi come danno, ma costituisce solo la individuazione dell'entita obiettiva della prestazione ed essa e dovuta in via solidale dal fideiussore del debitore, giacche non costituisce un quid pluris rispetto alla obbligazione principale, di cui il fideiussore non deve rispondere a termini dell'art 1941 cod civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1941
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)