Sez. 6, Sentenza n. 19222 del 08/05/2012 Cc. (dep. 21/05/2012) Rv. 252532 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Arresto per fini estradizionali - Ordinanza di convalida dell'arresto ed applicazione della misura custodiale - Omessa richiesta di mantenimento della misura - Immediata revoca dell'ordinanza e della misura cautelare da parte della Corte d'appello - Ricorso per cassazione - Carenza di interesse - Ammissibilità dell'impugnazione - Esclusione - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE
In tema di estradizione per l'estero, è inammissibile, per carenza di interesse all'impugnazione, il ricorso per cassazione proposto dall'estradando avverso il provvedimento con cui la Corte d'appello ha convalidato l'arresto ai sensi dell'art. 716 cod. proc. pen., applicando nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere, che sia stata immediatamente dopo revocata dalla stessa Corte, a seguito della comunicazione del Ministro della giustizia di non voler domandare il mantenimento della misura cautelare a norma dell'art. 716, comma quarto, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione formulata dagli U.S.A.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 716, Costituzione art. 13, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)