Sez. U, Sentenza n. 6624 del 27/10/2011 Cc. (dep. 17/02/2012) Rv. 251691 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Impugnazione avverso il rigetto della richiesta di revoca o di inefficacia della misura - Intervenuta consegna allo Stato richiedente - Sopravvenuta carenza di interesse - Ammissibilità dell'impugnazione - Esclusione - Ambito - Indicazione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE
In tema di estradizione per l'estero, l'intervenuta consegna allo Stato richiedente comporta l'inammissibilità, per sopraggiunta carenza d'interesse, dell'impugnazione proposta dalla persona reclamata avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca o di inefficacia della misura cautelare disposta a suo carico nel corso del procedimento estradizionale. In tale ipotesi, l'interesse all'impugnazione non può essere ravvisato neppure nella prospettiva di ottenere la riparazione per ingiusta detenzione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 718 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 719 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)