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Sez. 2, Sentenza n. 24167 del 16/05/2003 Cc. (dep. 03/06/2003) Rv. 225453 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti - Condotta istigativa posta in essere da soggetto non utilizzatore della fattura stessa - Regime derogatorio previsto dall'art. 9 decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74 - Inapplicabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2003-05-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225453-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

In tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti, prevista dall'art.8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74, il regime previsto dal successivo art.9, che esclude la possibilità di concorso reciproco fra il reato previsto dall'art.2 (dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e e quello previsto dall'art. 8 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), ha la finalità di evitare che la medesima condotta sostanziale sia punita due volte, ma non introduce alcuna deroga ai principi generali in tema di concorso di persone nel reato, fissati dall'art.110 cod.pen. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto non corretta la decisione del tribunale del riesame che aveva escluso - in assenza della contestazione del reato di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti di cui all'art.2 - la configurabilità del concorso nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, nella condotta di istigazione alla loro predisposizione, posta in essere dal soggetto che avrebbe dovuto beneficiarne, mediante l'indicazione di tali elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sull'IVA,).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 8, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)