Sez. 3, Sentenza n. 8049 del 24/06/1997 Ud. (dep. 02/09/1997) Rv. 209353 - 01
ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Sversamento di gasolio da riscaldamento- Da cisterna su suolo e in sottosuolo - Normativa applicabile - Ragione.
ACQUE
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, nel caso in cui sia stato provocato uno sversamento di gasolio da insediamento sul suolo - nella specie a seguito di concorso di cause colpose indipendenti imputato a titolare di ristorante, che aveva riempito le cisterne oltre il consentito e aveva mantenuto su un serbatoio un tappo rotto che aveva permesso la fuoriuscita sul suolo e nel sottosuolo di novemila litri del combustibile, ed al titolare della ditta installatrice dell'impianto termico, che aveva male configurato l'impianto, omesso di apporre le indicazioni sui tubi e disegnato uno schema di funzionamento errato - si è nell'ambito dell'art.1 della Legge 10 maggio 1976, n. 319 ed è irrilevante che non vi sia stato pericolo di inquinamento delle falde idriche, perché lo scarico nei corpi ricettori deve essere sempre autorizzato, a prescindere dal pericolo d'inquinamento, come pure è erroneo ritenere la contravvenzione di scarico senza autorizzazione, di cui all'art. 21, primo comma, citata Legge n. 319 del 1976, esclusivamente dolosa, inferendo ciò dalla necessaria autorizzazione che presuppone la volontarietà del fatto: invero l'autorizzazione, nella struttura della fattispecie, è sì nel fatto, ma nei presupposti della condotta, ed è questa che deve essere colpevole, sia per dolo che per colpa, trattandosi di contravvenzione la cui condotta non è specificamente dolosa per sua propria essenza.
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)