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Sez. 3, Sentenza n. 1670 del 22/06/1963 (Rv. 262516 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI, PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - NECESSITA DI FORMULE SACRAMENTALI - ESCLUSIONE - FIRMA DEL CLIENTE NON PRECEDUTA DALLA FORMULA DI CONFERIMENTO DEL MANDATO.*
Stato
decisa il 1963-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/262516-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI, PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - NECESSITA DI FORMULE SACRAMENTALI - ESCLUSIONE - FIRMA DEL CLIENTE NON PRECEDUTA DALLA FORMULA DI CONFERIMENTO DEL MANDATO.*

L'art 83 terzo comma cod proc civ per il conferimento della procura speciale al difensore non richiede necessariamente che la volonta della parte sia trasfusa in una rigorosa formula sacramentale ma e sufficiente che il conferimento del potere di rappresentanza al difensore risulti in modo indubbio dal contenuto dell'atto diretto alla Costituzione del rapporto processuale. E valido il mandato ad litem nel caso in cui il procuratore non abbia fatto precedere alla firma del cliente la consueta formula del conferimento dell'incarico e abbia prodotto in giudizio l'atto incompleto, dovendosi rilevare dal contenuto dell'atto l'effettivo conferimento del potere di rappresentanza al difensore che mediante la Costituzione in giudizio in concreto ha esplicato l'incarico conferitogli. (Conf 1810'61 1785'61 2263'58).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)