Sez. 2, Sentenza n. 6850 del 18/05/2001 (Rv. 546797 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Sottoscrizione della parte e del difensore - Sufficienza - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA
La procura speciale, conferita al difensore, non richiede forme solenni o tassative e, pertanto, la pura e semplice esistenza in calce o a margine dell'atto della sottoscrizione della parte seguita da quella del procuratore, ben può valere, tenuto conto delle circostanze concrete, a rilevare la volontà della parte stessa di conferire a quel difensore la procura a compiere l'atto (nella specie, la S.C. ha ritenuto valida la procura stesa a margine del ricorso, pur essendo la stampigliatura della stessa in parte indecifrabile, in quanto era comunque possibile leggere distintamente i nomi dei difensori che i ricorrenti avevano nominato, la firma di questi ultimi, la firma per autentica di uno dei difensori ed il luogo in cui era stato eletto domicilio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)