Sez. 2, Sentenza n. 296 del 05/02/1971 (Rv. 349788 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA - LIMITI - RAPPORTI DEL DIFENSORE CON LA PARTE SOCCOMBENTE - DEROGABILITA DEI MINIMI E DEI MASSIMI DELLE TARIFFE - RAPPORTI DEL DIFENSORE CON IL CLIENTE - DEROGABILITA DEI SOLI MASSIMI DELLE TARIFFE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA - LIMITI - RAPPORTI DEL DIFENSORE CON LA PARTE SOCCOMBENTE - DEROGABILITA DEI MINIMI E DEI MASSIMI DELLE TARIFFE - RAPPORTI DEL DIFENSORE CON IL CLIENTE - DEROGABILITA DEI SOLI MASSIMI DELLE TARIFFE.*
Nel regolare la complessa materia della Determinazione degli onorari e delle indennita dovute agli avvocati in materia sia giudiziale che stragiudiziale, il legislatore ha tenuto nettamente distinta la situazione della parte soccombente da quella del cliente nei confronti del proprio avvocato. In particolare, mentre si e riconosciuto al giudice, in Sede di tassazione delle spese nei confronti della parte soccombente, il potere discrezionale di determinare in concreto la misura degli onorari entro i predetti limiti tariffari, in relazione al pregio dell'opera e alla difficolta della causa, con facolta di superare i massimi o di ridurre i minimi indicati dalle tabelle medesime (art 4 DM 2 aprile 1965)' per quanto riguarda invece i rapporti tra cliente e difensore, pur ammettendosi la possibilita di superare i detti limiti, non si e dettata alcuna norma derogativa, diretta a consentire una tassazione inferiore ai limiti tariffari. In conseguenza deve ritenersi esclusa, nei rapporti tra avvocato e cliente, l'applicabilita della eccezione al principio della inderogabilita dei minimi e deve ritenersi ammissibile solo l'aumento degli onorari oltre i limiti massimi tariffari, quando ne ricorrano le condizioni stabilite dalla legge. (Conf 294'71 mass n 349782).*
Riferimenti normativi: DM 02/04/1965 art. 4, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 4, Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 61 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 5, Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)