Sez. 3, Sentenza n. 1124 del 18/04/1973 (Rv. 363615 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - MINORE RAPPRESENTATO DAL GENITORE - SOPRAVVENUTA MAGGIORE ETA - INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL PROCESSO - ESCLUSIONE - MANCATA DENUNCIA DEL MUTAMENTO DI CAPACITA - PROSECUZIONE DEL PROCESSO - NEI CONFRONTI DEL RAPPRESENTANTE - CONOSCENZA ALIUNDE DELLA MODIFICAZIONE - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - MINORE RAPPRESENTATO DAL GENITORE - SOPRAVVENUTA MAGGIORE ETA - INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL PROCESSO - ESCLUSIONE - MANCATA DENUNCIA DEL MUTAMENTO DI CAPACITA - PROSECUZIONE DEL PROCESSO - NEI CONFRONTI DEL RAPPRESENTANTE - CONOSCENZA ALIUNDE DELLA MODIFICAZIONE - IRRILEVANZA.*
Qualora nel corso del procedimento, il minore, rappresentato dal genitore esercente la patria potesta, divenga maggiorenne, non si verifica automaticamente l'interruzione del processo per cessazione della rappresentanza legale ed il processo prosegue regolarmente nei confronti del rappresentante, se il mutamento di stato non venga denunziato alla controparte dal suo procuratore costituito. L'interruzione non si verifica neppure se la causa modificatrice della capacita sia nota o debba presumersi nota alla controparte od al giudice, stante il carattere tutto particolare della rappresentanza processuale che, come rapporto esterno di fronte all'avversario od al giudice, sopravvive alla causa modificatrice della capacita di agire del rappresentato. (Conf 3861/69, mass n 344203).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Civ. art. 320 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)