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Sez. 3, Sentenza n. 3861 del 03/12/1969 (Rv. 344203 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - MINORE RAPPRESENTATO DAL GENITORE ESERCENTE LA PATRIA POTESTA - RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA NEL CORSO DEL GIUDIZIO - INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL PROCESSO - ESCLUSIONE - MANCATA DENUNCIA DEL MUTAMENTO DI STATO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO NEI CONFRONTI DEL RAPPRESENTANTE - CONOSCENZA EFFETTIVA O PRESUNTA DELLA CAUSA MODIFICATRICE DELLA CAPACITA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1969-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344203-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - MINORE RAPPRESENTATO DAL GENITORE ESERCENTE LA PATRIA POTESTA - RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA NEL CORSO DEL GIUDIZIO - INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL PROCESSO - ESCLUSIONE - MANCATA DENUNCIA DEL MUTAMENTO DI STATO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO NEI CONFRONTI DEL RAPPRESENTANTE - CONOSCENZA EFFETTIVA O PRESUNTA DELLA CAUSA MODIFICATRICE DELLA CAPACITA - IRRILEVANZA.*

Qualora nel corso del procedimento, il minore, rappresentato dal genitore esercente la patria potesta, divenga maggiorenne, non si verifica automaticamente l'interruzione del processo per cessazione della rappresentanza legale, ed il processo prosegue regolarmente nei confronti del rappresentante, se il mutamento di stato non venga denunziato alla controparte dal procuratore costituito. L'interruzione non si verifica neppure se la causa modificatrice della capacita sia nota o debba presumersi nota alla controparte od al giudice, stante il carattere tutto particolare della rappresentanza processuale che, come rapporto esterno di fronte all'avversario od al giudice, sopravvive alla causa modificatrice della capacita di agire del rappresentato. (V 1390-66, massima n 322764 574-66, massima n 321153).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)