Sez. 2, Sentenza n. 2255 del 09/05/1978 (Rv. 391654 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA AVENTE AD OGGETTO L'OBBLIGO DI CONTRIBUIRE ALLE SPESE DI CONDOMINIO DA PARTE DI UN TERZO BENEFICIARIO DI SERVITU A CARICO DI PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SUSSISTENZA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA AVENTE AD OGGETTO L'OBBLIGO DI CONTRIBUIRE ALLE SPESE DI CONDOMINIO DA PARTE DI UN TERZO BENEFICIARIO DI SERVITU A CARICO DI PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SUSSISTENZA.*
Ai sensi dell'art 1131 cod civ, nella controversia inerente all'Obbligo di un terzo di contribuire alle spese di un condominio di edificio, in qualita di beneficiario di servitu costituita a carico di parti comuni dell'edificio medesimo, l'amministratore e munito di rappresentanza processuale dei partecipanti, sia sotto il profilo passivo, che sotto quello attivo, senza necessita di autorizzazione dell'assemblea. (V 3655/75, mass n 377860).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1108, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)