Sez. 3, Sentenza n. 7109 del 06/04/2005 (Rv. 581458 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - IN GENERE | Formulazione di domande utili al chiarimento dei fatti - Facoltà del giudice - Mancato esercizio in assenza di sollecitazione della parte - Conseguenze - Non deducibilità come motivo di impugnazione.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - IN GENERE
In tema di prova testimoniale, l'art.253 cod. proc. civ. riconosce al giudice la facoltà, di ufficio o su istanza di parte, di rivolgere al teste le domande che egli ritiene utili per chiarire i fatti sui quali quest'ultimo è chiamato a deporre, senza che il mancato esercizio di ufficio di tale facoltà (qualora non vi sia stata un'istanza di parte funzionale ad ottenere tali chiarimenti) possa, peraltro, essere oggetto di impugnazione, costituendo essa espressione di un potere meramente discrezionale del giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 253
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)