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Sez. 5, Sentenza n. 1695 del 14/07/2014 Ud. (dep. 14/01/2015) Rv. 262720 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE | Esposto contenente espressioni offensive inviato alle autorità per lamentare la ritardata verifica del servizio vigilanza antifrode su merce deperibile - Integrazione del reato di diffamazione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-07-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262720-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE

Non integra il delitto di diffamazione la condotta di colui che invii una segnalazione, ancorché contenente espressioni offensive, alle sovraordinate autorità dell'Agenzia delle Dogane, volta a censurare il ritardo nel controllo effettuato su merce deperibile da dipendenti preposti al servizio di vigilanza antifrode, considerato che, in tal caso, sussiste la generale causa di giustificazione, sub specie di esercizio del diritto di critica, preordinata ad ottenere un intervento per rimediare ad un'ingiustificata intempestiva verifica. (Nella specie la verifica del servizio vigilanza Antifrode sul "continer" contenente merce deperibile e cioè polpi surgelati venne effettuata con cinque giorni di ritardo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)