diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 26560 del 29/04/2014 Ud. (dep. 19/06/2014) Rv. 260229 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE | Lettera gratuitamente denigratoria inviata ad un Ordine professionale - Requisito della comunicazione con più persone - Sussistenza - Integrazione del reato di diffamazione.
Stato
decisa il 2014-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260229-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE

Integra il reato di diffamazione la condotta di colui che invii una missiva gratuitamente denigratoria ad un Ordine professionale; sussiste, infatti, in tal caso il requisito della comunicazione con più persone, considerato che la destinazione alla divulgazione può trovare il suo fondamento oltre che nella esplicita volontà del mittente-autore, anche nella natura stessa della comunicazione, in quanto propulsiva di un determinato procedimento (giudiziario, amministrativo, disciplinare) che deve essere portato a conoscenza di altre persone, diverse dall'immediato destinatario, sempre che l'autore della missiva prevedesse o volesse la circostanza che il contenuto relativo sarebbe stato reso noto a terzi; né in tal caso può ricorrere l'esimente del diritto di critica, il quale sussiste solo allorché i fatti esposti siano veri o quanto meno l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente, ancorché erroneamente, convinto della loro veridicità. (Nella specie la missiva, indirizzata all'Ordine dei medici, conteneva fatti destituiti di fondamento, non recava nemmeno la dicitura 'riservata-personalè ed era destinata, per come formata, ad essere anzitutto conosciuta dagli addetti all'apertura della corrispondenza).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)