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Sez. 3, Sentenza n. 2412 del 10/06/1977 (Rv. 386118 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - DOMANDA DI RISARCIMENTO PER RESPONSABILITA AGGRAVATA - PROPOSIZIONE IN GIUDIZIO DIVERSO DA QUELLO RELATIVO AL MERITO DELLA CAUSA - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386118-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - DOMANDA DI RISARCIMENTO PER RESPONSABILITA AGGRAVATA - PROPOSIZIONE IN GIUDIZIO DIVERSO DA QUELLO RELATIVO AL MERITO DELLA CAUSA - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*

La domanda di risarcimento per responsabilita processuale aggravata, di cui all'art 96 cod proc civ, deve essere proposta, sotto pena di decadenza, nello stesso giudizio vertente sul merito della causa. Essa e, pertanto, inammissibile se proposta in un giudizio separato. Tuttavia se tali giudizi, pendenti dinanzi allo stesso giudice, vengano riuniti, la domanda di risarcimento diviene, almeno nella generalita dei casi, ammissibile se e riproposta nelle conclusioni definitive dell'unico processo risultante dalla riunione dei due anzidetti giudizi. (V 2129/75, mass n 375884).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)