Sez. 2, Sentenza n. 533 del 14/03/1962 (Rv. 250836 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- ASSEGNI FAMILIARI - PAGAMENTO - COSTITUZIONE AUTOMATICA DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - CONSEGUENZE - POSIZIONE DEL DATORE DI LAVORO - MANCATO PAGAMENTO - SUA RESPONSABILITA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- ASSEGNI FAMILIARI - PAGAMENTO - COSTITUZIONE AUTOMATICA DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - CONSEGUENZE - POSIZIONE DEL DATORE DI LAVORO - MANCATO PAGAMENTO - SUA RESPONSABILITA - ESCLUSIONE.*
In materia di assegni familiari vige il principio dell'automaticita della Costituzione del rapporto assicurativo, per cui il diritto del lavoratore a conseguire la prestazione sorge ipso iure col verificarsi della situazione legislativamente prevista, a nulla rilevando che il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi posti a suo carico (tra cui l'Obbligo di denuncia e di trasmissione di documenti all' istituto assicuratore). Per effetto della Costituzione del rapporto assicurativo il datore di lavoro e esonerato da responsabilita verso il lavoratore per il caso in cui a questo non venga corrisposta la prestazione dovutagli. Ne vale, in contrario richiamare l'art 37 del tu 30 maggio 1955 n 797, il quale prescrive che detta corresponsione abbia luogo 'a cura del datore di lavorò, poiche la posizione del datore di lavoro e quella di un adiectus solutionis causa mentre soggetto passivo dell'Obbligo del pagamento rimane sempre ed unicamente l' istituto di previdenza sociale che e, pertanto, il solo legittimato passivo di fronte alla domanda di pagamento degli assegni familiari non corrisposti. (V 1045/58, 3042/57, 2066/57).*
Riferimenti normativi: Legge 30/05/1955 num. 797 art. 36, Legge 30/05/1955 num. 797 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)