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Sez. L, Sentenza n. 1973 del 07/04/1981 (Rv. 412666 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - RAPPORTO ASSICURATIVO - COSTITUZIONE AUTOMATICA - EFFETTI - INADEMPIMENTO DEL DATORE DI LAVORO IN ORDINE AGLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI A SUO CARICO - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1981-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412666-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - RAPPORTO ASSICURATIVO - COSTITUZIONE AUTOMATICA - EFFETTI - INADEMPIMENTO DEL DATORE DI LAVORO IN ORDINE AGLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI A SUO CARICO - ININFLUENZA.*

In materia di assicurazioni obbligatorie dei lavoratori, vige il principio della Costituzione automatica del relativo rapporto, a seguito dell'instaurazione del rapporto di lavoro, per cui il diritto del lavoratore a conseguire la prestazione (nella specie, attraverso il ripristino della posizione assicurativa annullata dall'INPS) sorge ipso iure con il verificarsi della situazione legislativamente prevista, a nulla rilevando che il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi contributivi a suo carico. (V 2623/69, mass n 342242; (V 2655/63, mass n 264094; (V 533/62, mass n 250836).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2114, Cod. Civ. art. 2115, Cod. Civ. art. 2116

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)