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Sez. 1, Sentenza n. 5717 del 16/03/2005 (Rv. 579952 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Giudizi di opposizione a sanzioni amministrative proposti avanti al giudice di pace - Decisione secondo diritto e non secondo equità - Necessità - Conseguenze in tema di spese processuali - Obbligo per il giudice di attenersi alle disposizioni tariffarie vigenti - Sussistenza - Necessità di specificare il sistema di liquidazione adottato e la tariffa professionale applicabile - Configurabilità - Verificabilità del rispetto dei minimi tariffari - Necessità.
Stato
decisa il 2005-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579952-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE

Poiché i giudizi avanti al giudice di pace che concernono le sanzioni amministrative non possono essere decisi secondo equità, ma devono esserlo secondo diritto, il giudice di pace deve attenersi, nel liquidare le spese giudiziali, alle disposizioni tariffarie vigenti che impongono la inderogabilità dei minimi tariffari; ne consegue che, per consentire il controllo del rispetto di tale limite, il giudice deve prendere in esame le richieste della parte vittoriosa e determinare l'ammontare del compenso dovuto al professionista, specificando il sistema di liquidazione adottato e la tariffa professionale applicabile alla controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)