Sez. 1, Sentenza n. 3658 del 15/02/1995 Ud. (dep. 04/04/1995) Rv. 201941 - 01
Impugnazioni - Appello - Cognizione del giudice d'appello - In genere | Principio di parziale devoluzione - Sussistenza - Appello avente ad oggetto la responsabilità - Possibilità per il giudice di ridurre la pena in mancanza dei specifica doglianza - Esclusione.
Impugnazioni - Appello - Cognizione del giudice d'appello - In genere
L'appello, nel nuovo codice di procedura penale, conserva il carattere di mezzo di impugnazione limitatamente devolutivo, attribuendo al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento solo in ordine ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi. In mancanza di specifica doglianza in ordine all'entità della pena, non può ritenersi che nell'ambito del motivo relativo alla sussistenza della responsabilità sia compresa la questione relativa all'entità della pena.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)