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Sez. 4, Sentenza n. 46584 del 06/10/2004 Ud. (dep. 01/12/2004) Rv. 230402 - 01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - EFFETTO DEVOLUTIVO | Appello - Principio devolutivo - Conseguenze - Impugnazione della sentenza in punto di responsabilità - Asserita implicita devoluzione della doglianza sul trattamento sanzionatorio - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 2004-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230402-01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - EFFETTO DEVOLUTIVO

In base al principio devolutivo che caratterizza il giudizio di appello ed in base alle norme relative alle formalità dell'impugnazione, che richiedono, tra gli altri requisiti previsti a pena di inammissibilità del gravame, quello della specificità dei motivi (articoli 581, lettera c), e 591, comma primo, lettera c), cod. proc. pen.), deve escludersi che l'impugnazione della sentenza di primo grado in punto di responsabilità possa ritenersi implicitamente comprensiva anche della doglianza concernente il trattamento sanzionatorio. (La Corte ha altresì osservato che, neppure tra le facoltà attribuite al giudice di appello dal comma quinto dell'art. 597 cod. proc. pen. può farsi rientrare, in mancanza di specifico motivo di gravame dell'interessato, la modifica sanzionatoria in senso favorevole all'imputato, giacchè lo stesso potere di effettuare il giudizio di comparazione tra le circostanze, ivi previsto, è pur sempre subordinato all'applicazione di ufficio da parte del giudice di appello di nuove circostanze attenuanti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)