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Sez. L, Sentenza n. 5510 del 23/06/1987 (Rv. 454039 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - GIUDIZIO DI RINVIO - RIASSUNZIONE - TEMPESTIVITÀ - CONDIZIONI - DEPOSITO NEI TERMINI DEL RICORSO - SUFFICIENZA - NULLITÀ EVENTUALE DELLA SUCCESSIVA NOTIFICAZIONE - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454039-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - GIUDIZIO DI RINVIO - RIASSUNZIONE - TEMPESTIVITÀ - CONDIZIONI - DEPOSITO NEI TERMINI DEL RICORSO - SUFFICIENZA - NULLITÀ EVENTUALE DELLA SUCCESSIVA NOTIFICAZIONE - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*

Nel rito del lavoro la riassunzione della causa a seguito di Cassazione con rinvio della sentenza impugnata - al pari dell'appello e di tutti gli altri Atti introduttivi di nuove fasi di tale speciale processo per cui sia prevista nel processo ordinario la citazione o la comparsa riassuntiva - deve essere effettuata con ricorso depositato in cancelleria ed è tempestiva se tale deposito avvenga entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza della Corte suprema, mentre eventuali nullità della successiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, attenendo unicamente alla vocatio in ius, non incidono sulla validità dell'atto riassuntivo, già perfetto. (V 5578/85, mass n 442771; (V 2978/85, mass n 440702).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)