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Sez. L, Sentenza n. 5578 del 14/11/1985 (Rv. 442771 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - CON RINVIO - GIUDIZIO DI RINVIO - ATTO DI RIASSUNZIONE - DEPOSITO DEL RICORSO IN CANCELLERIA - SUFFICIENZA - IRREGOLARITÀ DELLA SUCCESSIVA NOTIFICA DEL RICORSO E DEL DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1985-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442771-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - CON RINVIO - GIUDIZIO DI RINVIO - ATTO DI RIASSUNZIONE - DEPOSITO DEL RICORSO IN CANCELLERIA - SUFFICIENZA - IRREGOLARITÀ DELLA SUCCESSIVA NOTIFICA DEL RICORSO E DEL DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - CONSEGUENZE.*

Nel rito del lavoro l'atto di riassunzione della causa a seguito di Cassazione con rinvio della sentenza impugnata va proposto, al pari dell'atto d'appello, con il deposito del ricorso in cancelleria, di tal ché le irregolarità della successiva notifica alla controparte del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunicano all'atto di riassunzione, che è già perfetto - ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 392 cod. proc. civ. - con il deposito del ricorso, ma incidono solo sulla validità della Costituzione del contraddittorio. (V 1758/85, mass n 439713; (V 3138/84, mass n 435185; (V 3822/82, mass n 421788).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)