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Sez. 2, Sentenza n. 5778 del 21/05/1993 (Rv. 482457 - 01)

Risarcimento del danno - Prevedibilità | Prova - Preliminare di vendita immobiliare - Risoluzione per inadempimento - Risarcimento del danno - Incremento di valore dell'immobile al momento della domanda di risoluzione del contratto - Giudizio di prevedibilità "ex ante".
Stato
decisa il 1993-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482457-01

Risarcimento del danno - Prevedibilità

In tema di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale derivante da colpa del debitore, la prevedibilità - da valutarsi secondo un criterio di normalità - si pone come limite del danno risarcibile, con la conseguenza che il giudice non può prescindere dalle circostanze rilevanti ai fini della dimostrazione della prevedibilità. In particolare, in caso di risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare di vendita immobiliare, il risarcimento del danno va commisurato all'incremento di valore che, alla stregua di un giudizio di prevedibilità "ex ante", l'immobile avrebbe avuto, secondo quanto normalmente accade in concreto per gli immobili consimili al tempo in cui sorge l'obbligazione di risarcimento, che va determinato con riferimento al momento della proposizione della domanda di risoluzione del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1225, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1470

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)