Sez. 2, Sentenza n. 1956 del 30/01/2007 (Rv. 594940 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PREVEDIBILITÀ | Criteri - Riferimento al momento della costituzione del rapporto obbligatorio - Esclusione - Tempo dell'esecuzione dell' obbligazione - Necessità - Fondamento - Fattispecie relativa ad incremento di valore di bene immobile promesso in vendita.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PREVEDIBILITÀ
In tema di responsabilità contrattuale, la prevedibilità del danno risarcibile deve essere valutata con riferimento non al momento in cui è sorto il rapporto obbligatorio ma a quello in cui il debitore, dovendo dare esecuzione alla prestazione e, potendo scegliere fra adempimento e inadempimento, è in grado di apprezzare più compiutamente e quindi di prevedere il pregiudizio che il creditore può subire per effetto del suo comportamento inadempiente; infatti, il collegamento della prevedibilità del danno al tempo in cui è sorta l'obbligazione non tiene conto del periodo di tempo, a volte anche lungo, intercorrente fra tale momento e quello in cui la prestazione deve essere adempiuta.(Nella specie, la sentenza impugnata, nell'escludere il risarcimento del danno lamentato dal promissario acquirente per la mancata stipulazione del contratto definitivo, aveva ritenuto non prevedibile-al momento della conclusione del contratto preliminare-il notevole incremento di valore dell'immobile promesso in vendita verificatosi successivamente alla data fissata dalle parti per la redazione del rogito notarile; la S.C, nel cassare la decisione, ha statuito che la prevedibilità del danno andava verificata con riferimento al tempo in cui doveva essere adempiuta l'obbligazione posta a carico del promittente venditore)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1225, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)