Sez. 3 - , Ordinanza n. 25370 del 12/10/2018 (Rv. 651331 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE | Danno patrimoniale da incapacità lavorativa - Vittima percettore di reddito - Liquidazione - Criterio del triplo della pensione sociale - Esclusione - Ambito applicativo del suddetto criterio - Reddito modesto o sporadico - Sussistenza - Fattispecie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE
La liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale (oggi, assegno sociale). Il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi dell'art. 137 c.ass., può essere consentito solo quando il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la vittima al momento dell'infortunio godeva sì un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva liquidato il danno patrimoniale futuro da incapacità lavorativa con il criterio di cui all'art. 137 c.ass., pur percependo la vittima al momento del sinistro un reddito da tersicorea che, peraltro, verosimilmente, negli anni a venire sarebbe cresciuto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legge 07/09/2005 num. 209 art. 137
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)