Sez. 3 - , Ordinanza n. 17690 del 25/08/2020 (Rv. 658625 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE | Danno patrimoniale da incapacità lavorativa conseguente ad errata prestazione sanitaria - Soggetto percettore di reddito da lavoro - Liquidazione - Criterio del triplo della pensione sociale - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE
Ai fini della liquidazione equitativa del danno patrimoniale futuro da incapacità lavorativa patito da soggetto già percettore di reddito da lavoro, può applicarsi, in difetto di prova rigorosa del reddito effettivamente perduto dalla vittima, il criterio del triplo della pensione sociale anche nel caso in cui sia accertato che la vittima, al momento del sinistro, percepiva un reddito così sporadico o modesto da renderla in sostanza equiparabile ad un disoccupato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 137
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)