Sez. 4, Sentenza n. 10380 del 22/09/1988 Ud. (dep. 24/10/1988) Rv. 179533 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - RIGETTO MOTIVATO DI RICHIESTA RINNOVAZIONE PER ASSUNZIONE DI PROVA TESTIMONIALE - VIOLAZIONE DELL'ART. 6 LETT. D) - CONVENZIONE DI SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - INSUSSISTENZA - RAGIONI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - RIGETTO MOTIVATO DI RICHIESTA RINNOVAZIONE PER ASSUNZIONE DI PROVA TESTIMONIALE - VIOLAZIONE DELL'ART. 6 LETT. D) - CONVENZIONE DI SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - INSUSSISTENZA - RAGIONI.*
Il giudice di appello che nell'Esercizio del potere discrezionale a lui riconosciuto dalla legge non ritiene necessario o opportuno disporre la rinnovazione del dibattimento, spiegandone le ragioni, non viola la disciplina sull'ammissione delle prove, né l'art. 6 lett. D) della convenzione per la salvaguardia dei diritti dello uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848 ed entrata in vigore il 26 ottobre 1955, nella parte in cui prescrive che ogni accusato ha diritto di far interrogare i testimoni a carico ed ottenere l'interrogazione dei testi a discarico. Ciò in quanto il diritto riconosciuto dalla convenzione, a parte l'assenza di una specifica comminatoria di nullità, è sempre condizionato al riconoscimento da parte del giudice della Rilevanza della prova dedotta. (V mass n 174322).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 420, Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST., Legge 04/08/1955 num. 848 art. 6 lett. D CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)