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Sez. 4, Sentenza n. 6248 del 15/03/1989 Ud. (dep. 26/04/1989) Rv. 181133 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - RIGETTO DELLA RICHIESTA - INDICAZIONE DELLE SPECIFICHE RAGIONI PER LE QUALI SI RITIENE DI DOVER DISATTENDERE LA RICHIESTA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181133-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - RIGETTO DELLA RICHIESTA - INDICAZIONE DELLE SPECIFICHE RAGIONI PER LE QUALI SI RITIENE DI DOVER DISATTENDERE LA RICHIESTA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Il giudice di appello che nell'Esercizio del potere discrezionale a lui riconosciuto dalla legge non ritenga necessario disporre la rinnovazione del dibattimento, non viola la disciplina sulla ammissione delle prove. Nè può ritenersi carente di motivazione la sentenza di secondo grado che abbia fatto richiamo alla adeguatezza degli elementi probatori acquisiti dal primo giudice, mettendo in evidenza la inutilità della richiesta di rinnovazione del dibattimento, pur senza enunciare in modo specifico le ragioni della sua Determinazione negativa. (V mass n 165375; (V mass n 158221; (V mass n 154630; (V mass n 155005; (Conf mass n 176987; (Conf mass n 179533).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 420, Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)