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Sez. L, Sentenza n. 14621 del 18/07/2016 (Rv. 640443 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI VOLONTARI E OBBLIGATORI E TUTELA GIURISDIZIONALE | Lavoratori tossicodipendenti - Diritto alla conservazione del posto durante il trattamento riabilitativo - Presupposti - Abbandono della struttura riabilitativa - Conseguenze.
Stato
decisa il 2016-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640443-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI VOLONTARI E OBBLIGATORI E TUTELA GIURISDIZIONALE

Il diritto alla conservazione del posto di lavoro dei soggetti in stato di tossicodipendenza, per un periodo non superiore a tre anni, durante la sospensione delle prestazioni lavorative dovuta all'esecuzione di un trattamento riabilitativo presso servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico - abilitative e socio - assistenziali, previsto dell'art. 124 del d.P.R. n. 309 del 1990, compete al lavoratore tossicodipendente - in base alla lettera e alla "ratio" di questa disposizione - allorquando (e per il tempo in cui) egli sia materialmente impedito a rendere la prestazione lavorativa per eseguire il trattamento di disintossicazione, attuato secondo le previsioni di legge. Ne consegue che, ove il tossicodipendente abbandoni il programma terapeutico e riabilitativo in atto presso una delle predette strutture, viene meno il diritto alla conservazione del posto e, correlativamente, si ripristina l'obbligo del lavoratore di riprendere servizio e di eseguire la prestazione cui è contrattualmente tenuto.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 124

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)