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Sez. L, Sentenza n. 2375 del 04/02/2026 (Rv. 677815-02)

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI VOLONTARI E OBBLIGATORI E TUTELA GIURISDIZIONALE | Lavoratori tossicodipendenti - Artt. 124 e 125 del d.P.R. n. 309 del 1990 - Diritto alla conservazione del posto di lavoro - Condizioni - Conseguenze in tema di licenziamento - Fattispecie. LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677815-02

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI VOLONTARI E OBBLIGATORI E TUTELA GIURISDIZIONALE

Il lavoratore del quale sia stata accertata la dipendenza da stupefacenti ha diritto, ai sensi degli artt. 124 e 125 del d.P.R. n. 309 del 1990 alla conservazione del posto di lavoro se si sottopone ad un programma terapeutico-riabilitativo, e se lo porta positivamente a termine in regime di aspettativa non retribuita per un periodo non superiore a tre anni, sicché durante questo periodo egli non può essere licenziato per tale sua condizione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento del lavoratore, disponendone la reintegrazione, poiché lo stesso, nel periodo tra l'accertamento dell'assunzione di stupefacenti e l'incolpazione disciplinare, aveva manifestato la volontà, ribadita in audizione disciplinare, di compiere un percorso di disintossicazione, poi effettivamente intrapreso).

DPR 09/10/1990 num. 309 art. 124, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 125, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 45, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 46 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)