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Sez. 3, Sentenza n. 3470 del 19/05/1983 (Rv. 428352 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - FONDO CONFINANTE - RISCATTO - ESERCITABILITÀ - CONDIZIONI - REQUISITO DELLA COLTIVAZIONE DA ALMENO UN BIENNIO - SUFFICIENZA - PROPRIETÀ BIENNALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428352-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - FONDO CONFINANTE - RISCATTO - ESERCITABILITÀ - CONDIZIONI - REQUISITO DELLA COLTIVAZIONE DA ALMENO UN BIENNIO - SUFFICIENZA - PROPRIETÀ BIENNALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

In tema di prelazione e riscatto agrari, è sufficiente, ai fini di un valido Esercizio del diritto di riscatto da parte del proprietario del fondo confinante, che egli lo coltivi da almeno due anni, senza che sia necessaria anche la durata minima biennale della titolarità del dominio del fondo stesso. (Conf 5299/82, mass n 423103).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)