diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5299 del 13/10/1982 (Rv. 423103 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PROPRIETARIO DEL FONDO CONFINANTE - PRELAZIONE - SPETTANZA - CONDIZIONI - DURATA BIENNALE DELLA PROPRIETÀ - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423103-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PROPRIETARIO DEL FONDO CONFINANTE - PRELAZIONE - SPETTANZA - CONDIZIONI - DURATA BIENNALE DELLA PROPRIETÀ - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Poiché nel quadro della legislazione agraria costituisce elemento preminente la coltivazione agricola - purché rivesta carattere definitivo e positivo e non semplicemente fattuale - e tenuto conto che la legge n. 817 del 1971 fa riferimento, in tema di prelazione e riscatto agrari, al diritto accordato al coltivatore del fondo da riscattare, è sufficiente, ai fini dell'Esercizio del diritto medesimo da parte del proprietario del fondo confinante, che lo stesso lo coltivi da almeno due anni, senza che tale durata minima biennale sia necessaria anche in ordine alla titolarità del dominio. (V 2347/81, mass n 413101; (V 5305/80, mass n 409166).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)