Sez. 3, Sentenza n. 1682 del 24/02/1997 (Rv. 502648 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Illecito extracontrattuale - Consenso del titolare del diritto leso - Esclusione dell'antigiuridicità - Condizioni - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE
La norma contenuta nell'art. 50 del cod. pen., secondo la quale non è punibile chi lede un diritto con il consenso della persona che può validamente disporne, è espressione di un principio generale di autoresponsabilità, operante anche nella sfera dei diritti privati, che comporta in materia di responsabilità aquiliana la esclusione della antigiuridicità dell'atto lesivo per effetto del consenso del titolare, purché il consenso sia stato validamente prestato ed abbia avuto ad oggetto un diritto disponibile (nella fattispecie concreta la parte aveva agito per ottenere il risarcimento del danno derivatogli dalla deviazione sul suo fondo di un corso d'acqua ad opera di un altro soggetto privato, alla quale aveva consentito con una convenzione, e la Corte ha ritenuto che, pur essendo nullo l'accordo ai sensi dell'art. 825 cod. civ. per la natura demaniale del corso d'acqua, il consenso valesse ad escludere l'illiceità del danno, inteso come lesione del diritto disponibile della proprietà del fondo, spettante al soggetto privato, e non del diritto demaniale, la cui titolarità non apparteneva all'attore, ma ad un soggetto pubblico estraneo alla lite ed unico legittimato alla sua tutela).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 825, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 50
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)