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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20478 del 11/10/2016 (Rv. 641296 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE | Foro convenzionale esclusivo - Inderogabilità - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2016-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641296-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE

Il foro convenzionale stabilito dalle parti, in quanto di origine pattizia e non legale, dà luogo ad un'ipotesi di competenza derogata, e non inderogabile, ancorché sia fissato come esclusivo, sicché, nel caso di conflitto negativo sull'individuazione di tale foro, è inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio, non venendo in rilievo alcuna delle ipotesi di incompetenza inderogabile indicate dall'art. 45 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)