Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20478 del 11/10/2016 (Rv. 641296 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE | Foro convenzionale esclusivo - Inderogabilità - Esclusione - Conseguenze.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE
Il foro convenzionale stabilito dalle parti, in quanto di origine pattizia e non legale, dà luogo ad un'ipotesi di competenza derogata, e non inderogabile, ancorché sia fissato come esclusivo, sicché, nel caso di conflitto negativo sull'individuazione di tale foro, è inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio, non venendo in rilievo alcuna delle ipotesi di incompetenza inderogabile indicate dall'art. 45 c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)