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Sez. 2, Sentenza n. 4054 del 30/12/1969 (Rv. 344576 - 01)

ELEZIONI - AZIONE POPOLARE - PER LA DECADENZA DI UN CONSIGLIERE COMUNALE - DIRETTA PROPOSIZIONE DA PARTE DI UN CITTADINO DAVANTI AL TRIBUNALE - AMMISSIBILITA - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SULLA QUESTIONE DELLA DECADENZA - IRRILEVANZA - LIMITI - DECORRENZA DEL TERMINE PER L'AZIONE POPOLARE - DALLA PUBBLICAZIONE O NOTIFICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE - NECESSITA DI IMPUGNATIVA DELLA DELIBERAZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344576-01

ELEZIONI - AZIONE POPOLARE - PER LA DECADENZA DI UN CONSIGLIERE COMUNALE - DIRETTA PROPOSIZIONE DA PARTE DI UN CITTADINO DAVANTI AL TRIBUNALE - AMMISSIBILITA - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SULLA QUESTIONE DELLA DECADENZA - IRRILEVANZA - LIMITI - DECORRENZA DEL TERMINE PER L'AZIONE POPOLARE - DALLA PUBBLICAZIONE O NOTIFICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE - NECESSITA DI IMPUGNATIVA DELLA DELIBERAZIONE - INSUSSISTENZA.*

L'Azione prevista dal terzo comma dell'art 9 bis del tu 16 maggio 1960, n 570 e tendente a far valere la decadenza di un consigliere comunale puo essere proposta da un cittadino in Forma diretta e in primo grado davanti al tribunale competente per territorio anche quando sulla questione di decadenza si sia pronunziato il consiglio comunale e indipendentemente dall'impugnazione della pronunzia di tale organo davanti allo stesso tribunale. In tale ipotesi peraltro l'Azione predetta dev'essere proposta entro il termine di giorni trenta dalla data finale di pubblicazione della deliberazione comunale ovvero dalla data di notificazione della stessa.*

Riferimenti normativi: Legge 16/05/1960 num. 570 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)