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Sez. 5 - , Sentenza n. 19002 del 16/07/2019 (Rv. 654518 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Dichiarazione - Errori in danno del contribuente - Dichiarazione integrativa ed istanza di rimborso - Alternatività - Esclusione - Conseguenze
Stato
decisa il 2019-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654518-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In materia di IRAP, l'emenda o la ritrattazione contenuta nella dichiarazione integrativa (ex art. 2, comma 8- bis d.p.p. n. 322 del 1998), che si salda con l'originaria dichiarazione presentata, da un lato, e l'istanza di rimborso (ex art. 38 d.p.r. n. 602 del 1973), da proporre entro 48 mesi, nel caso d'inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento (con specifico riferimento alla materia del contendere), dall'altro, operano su piani diversi del rapporto d'imposta tra Amministrazione finanziaria e contribuente e costituiscono due opzioni concorrenti e non alternative, che l'ordinamento tributario offre all'interessato, a seconda che egli si attivi nel campo applicativo dell'accertamento fiscale (la dichiarazione integrativa) o nel diverso ambito della riscossione dei tributi (l'istanza di rimborso).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., DPR 22/07/1988 num. 322 art. 2 com. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)