Sez. 5, Sentenza n. 14932 del 06/07/2011 (Rv. 618459 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 - Rettifica ed emenda da parte del contribuente - Ammissibilità - Autonomia rispetto all'effettivo esercizio del diritto al rimborso - Sussistenza - Conseguenze.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di IRAP, in base all'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, il contribuente è titolare della generale facoltà di emendare errori mediante dichiarazione integrativa, la quale, per gli effetti dei termini di decadenza e per l'assenza di modifiche allo specifico regime della restituzione, mantiene la sua autonomia e non interferisce sull'effettivo esercizio del diritto al rimborso; ne consegue la tempestività dell'istanza di rimborso, ancorchè proposto oltre il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta successivo.
Riferimenti normativi: DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8 lett. BI CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)