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Sez. 5, Sentenza n. 14932 del 06/07/2011 (Rv. 618459 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 - Rettifica ed emenda da parte del contribuente - Ammissibilità - Autonomia rispetto all'effettivo esercizio del diritto al rimborso - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2011-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618459-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di IRAP, in base all'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, il contribuente è titolare della generale facoltà di emendare errori mediante dichiarazione integrativa, la quale, per gli effetti dei termini di decadenza e per l'assenza di modifiche allo specifico regime della restituzione, mantiene la sua autonomia e non interferisce sull'effettivo esercizio del diritto al rimborso; ne consegue la tempestività dell'istanza di rimborso, ancorchè proposto oltre il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta successivo.

Riferimenti normativi: DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8 lett. BI CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)